TIROCINI EXTRACURRICULARI: La gestione dei tirocini già attivati o da attivare in soggetti ospitanti che utilizzano ammortizzatori sociali

23 luglio 2021

in Tirocini

Può essere interessante conoscere come è stata regolamentata dalla Regione Lazio la gestione dei tirocini extracurriculari da attivare o già avviati in soggetti ospitanti che
utilizzano ammortizzatori sociali.

La DGR n 576/2010 della Regione Lazio prevede al comma 4 dell’articolo 5 che “Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità”.

Successivamente la Regione Lazio in data 6 novembre 2020 ha pubblicato delle FAQ che intervengono sulla gestione dei Tirocini durante l’emergenza Covid -19.

Tirocinio in Soggetti Ospitanti che utilizzano CIGS o Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

La FAQ dispone che:

“Pertanto, considerato l’obiettivo della disciplina, laddove l’azienda intenda ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria o in deroga per causale legata all’emergenza sanitaria da COVID-19, è necessario che lo specifico accordo sindacale preveda la possibilità di confermare i tirocini già avviati e/o da avviare, qualora essi ricomprendano le attività equivalenti che caratterizzano i rapporti di lavoro coinvolti dai richiamati ammortizzatori sociali. Rimane fermo che in nessun caso l’attività dei tirocinanti potrà sopperire o sostituirsi a quella dei lavoratori in cassa integrazione. In assenza di accordo sindacale che ricomprenda i tirocini vertenti sulle stesse attività oggetto di
CIGS o CIG in deroga per i lavoratori dipendenti con la causale COVID-19, gli stessi potranno permanere unicamente nello stato di sospensione.”

Tirocinio in Soggetti Ospitanti che utilizzano Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Fondi Integrazione Salariale

In questo caso la FAQ prevede che:

“..Dunque, in presenza di CIGO non vi è interazione con i tirocini. Per il fondo di integrazione salariale (FIS), trattandosi di un istituto che ricalca i caratteri della cassa integrazione ma si rivolge a soggetti che sono esclusi da essa, soccorre non l’interpretazione letterale della dgr 576/2019 ma quella sistematica, ovverosia è necessario interpretare il sistema nel suo complesso ed individuarne le finalità. E la finalità è sempre quella di non sostituire i lavoratori assenti, con qualsivoglia
tipologia, con i tirocinanti. Questi ultimi non integrano un rapporto di lavoro e, pertanto, i due istituti devono sempre essere autonomi tra loro. Pertanto, in presenza di CIGO o di FIS pur non essendo necessario uno specifico accordo sindacale è necessario che i soggetti sottoscrittori della convenzione di tirocinio e del relativo progetto formativo vigilino affinché non vi sia sostituzione di lavoratori con tirocinanti, a pena delle sanzioni previste da parte della autorità competenti per il controllo.”

Tirocini Garanzia Giovani in Soggetti Ospitanti che utilizzano Ammortizzatori Sociali

Per l’attivazione di Tirocini Garanzia Giovani per attività equivalenti e in sedi operative dove sono in corso procedure di Cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria viene disposto che:

“[…] In particolare, può attivare un tirocinio, il soggetto che: [...] non ha in corso procedure di Cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità”.

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