DECRETO “CURA ITALIA”: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19

23 marzo 2020

in Servizi alle imprese

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.
Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo della cassa integrazione in deroga.
Di seguito si forniscono le prime indicazioni operative.

Beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

  • per un periodo non superiore a nove settimane;
  • a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.

Soggetti esclusi

  • Datori di lavoro domestico;
  • Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà;
  • Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

La prestazione

  • Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF);
  • Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Requisiti

  • Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro;
  • Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • il contributo addizionale;
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Come fare domanda

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:

  • il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;
  • la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento

  • Esclusivamente pagamento diretto;
  • Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41″.

Per informazioni

Le imprese interessate a nostro servizio di Informazioni e di Assistenza possono contattarci scrivendo a info@spinlazio.com oppure chiamando ai numeri 0771902323 o 3929822548.

Commenti chiusi.

News precedente: Tirocinio Garanzia Giovani: ADDETTO AL BANCO GELATERIA – SERMONETA (RIF. 2020-26TGG)

News successiva: DECRETO CURA ITALIA N. 18 DEL 17 MARZO 2020, SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI INFORMAZIONE

</