Con il rinnovo del Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali del 10 dicembre 2019, è in vigore la nuova regolamentazione dell’Apprendistato Professionalizzante per il triennio 2017-2019.
Ammissibilità
Il contratto di apprendistato professionalizzante ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. Esso sarà pertanto ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese tra i livelli 2° e 6° compresi.
Il contratto di apprendistato è escluso per i seguenti profili professionali:
Infermiere, Ostetrica, Fisioterapista, Logopedista, Psicomotricista, Medico, Psicologo, Educatore, Assistente sociale.
Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato eventualmente effettuato presso altri datori di lavoro sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, secondo quanto risulterà dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Trattamento economico
Il trattamento economico per gli apprendisti consisterà in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto all’art. 42 del presente CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l’apprendistato, con le seguenti progressioni:
• Per contratti di durata fino a 18 mesi:
– dal 1° al 9° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– dal 10° al 18° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
• Per contratti di durata fino a 24 mesi:
– dal 1° al 12° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– dal 13° al 24° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
• Per contratti di durata fino a 36 mesi:
– dal 1° al 18° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– dal 19° al 36° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Alla fine dell’apprendistato l’inquadramento e la retribuzione saranno quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita.
Durata
Il rapporto di apprendistato avrà una durata minima di 18 mesi con esclusione delle attività stagionali, e si estinguerà in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le seguenti scadenze:
36 mesi: Liv. 2 – 3S – 3;
24 mesi: Liv. 4S – 4;
18 mesi: Liv. 5S – 5 – 6.
La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori sociosanitari di livello 4S viene ridotta a 18 mesi con la seguente progressione retributiva:
- dal 1° al 9° mese: 85%;
- dal 10° al 18° mese: 90%.
Estinzione del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estinguerà:
- al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell’indennità sostitutiva prevista;
- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Tutor aziendale
All’apprendista, nel corso del contratto di apprendistato, dovrà essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
Il predetto tutor avrà il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e l’apprendimento sul luogo di lavoro.
Nelle strutture con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delegherà tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista dovrà conseguire.
Nelle strutture fino a 15 dipendenti la funzione di tutor potrà essere svolta direttamente dal datore di lavoro per l’intero programma formativo.
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- Rinnovo CCNL lavoratori cooperative sociali (PDF – 4 MB)
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