È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce la nuova figura professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico quale l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dal successivo art. 11 del presente accordo.
Formazione
La formazione dell’Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle Province autonome che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti. Coloro che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione e i lavoratori esentati, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno. Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico è acquisibile anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Organizzazione didattica
Il corso di formazione per Assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale.
Le materie di insegnamento sono indicate nell’allegato 2 al presente Accordo. I criteri per l’affidamento della docenza sono individuati dalle Regioni e Province autonome.
Tirocinio
Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.
Esenzione conseguimento dell’Attestato di qualifica/certificazione
Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In sede di prima applicazione del presente Accordo, la documentazione deve essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Disposizione transitoria
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell’art. 11 del presente Accordo, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico.
Deliberazione della Regione Lazio
La Regione Lazio, con la deliberazione DGR n. 216 del 08/05/2018, ha recepito il DPCM e regolamentato gli standard professionali, formativi e di attestazione relativi al profilo di Assistente di Studio Odontoiatrico.
Allegati
- Accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDF)
- Deliberazione Regione Lazio DGR 216/2018 (PDF)
- Allegato A, DGR 216/2018 (PDF)
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