Regolamentazione dell’Apprendistato Professionalizzante nel settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione

18 giugno 2019

in Apprendistato

CCNL rinnovato il 3 dicembre 2017

Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 6° Junior ed il 1° inclusi.

La durata del contratto di apprendistato è stabilita dalla tabella A) riportata di seguito che fissa durate differenziate a seconda dei livelli di inquadramento, definendo altresì per ciascuno di essi il trattamento retributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale.

TABELLA A – Generalità apprendisti (esclusi i profili di cui alla tabella B)

La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende con più di 49 dipendenti che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno l’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità.

Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Le parti individuano nella tabella B) riportata di seguito i profili professionali operai dell’artigianato e delle figure equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 5 o 4 anni; anche la tabella B) riporta per ciascun profilo il trattamento retributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale.

TABELLA B – Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani

La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per i profili di cui alla tabella B) in questione non è esercitabile dalle aziende con più di 49 dipendenti che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di apprendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti; detta regola non trova applicazione fino a 3 unità non confermate.

ALLEGATO:
- Accordo Cooperazione 30 maggio 2019 (PDF)

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