La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro, con la nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, ha risposto ad una richiesta di parere in merito alla congruenza tra il contratto di apprendistato e la formazione durante un periodo di distacco.
Sullo stesso argomento, circa un anno fa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro era intervenuto con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018.
I punti principali della nota ministeriale sono:
“Le modalità concrete in cui avviene il distacco devono, comunque, garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva, al fine di non incorrere nelle violazioni di cui all’articolo 47, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.
Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.
Tali aspetti, come già richiamato innanzi, devono risultare dal piano formativo e potrebbero essere anche ripresi nell’accordo di distacco prevedendo, ad esempio, il distacco anche del tutor o l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell’apprendista.
Al fine di prevenire possibili situazioni elusive, nonché per evitare che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato. E ciò anche per non contraddire il principio della temporaneità del distacco.”
Allegati:
- Nota n. 1118 del 17 gennaio 2019 (PDF)
- Nota n. 290 del 12 gennaio 2018 (PDF)
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