Numero di apprendisti
Il numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo.
Il numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, non può superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Retribuzione
La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno: 80%
- secondo anno: 85%
- terzo anno: 90%
- quarto anno: 95%
La retribuzione degli apprendisti al 95% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante sia superiore a 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali.
Durata del Contratto di Apprendistato Professionalizzante
La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
- livello di inquadramento 2, 3, 4, 5, 6s – 36 mesi
- livello di inquadramento 6 – 24 mesi
Per le figure professionali di seguito elencate, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.
2° livello – durata massima 48 mesi
- capo cuoco
- capo laboratorio gelateria/pasticceria
- capo barista, capo barman, primo barman
- capo banconiere di pasticceria
3° livello – durata massima di 48 mesi
- cuoco unico
- primo pasticcere
- primo barman, barman unico
4° livello – durata massima 42 mesi
- gastronomo
- gelatiere
- pizzaiolo
- cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita
Tutor
Il tutor deve essere in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata nell’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
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