A partire dal 1 settembre 2018 cambiano nel Lazio i Tirocini Garanzia Giovani

28 agosto 2018

in Tirocini, Tirocini Garanzia Giovani

La Regione Lazio ha pubblicato un nuovo Avviso Pubblico che regolamenta i Tirocini extracurriculari attivati a partire dal 1 settembre 2018 nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

Il nuovo Avviso introduce rilevanti cambiamenti rispetto alla precedente regolamentazione dei Tirocini Garanzia Giovani.

DESTINATARI

I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all’università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione.

I giovani che hanno già svolto un percorso di Tirocinio in Garanzia Giovani non potranno reiterarlo.

I tirocini vanno svolti presso Soggetti Ospitanti (imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali) con sede operativa nel Lazio.

I tirocini hanno una durata minima di 3 mesi e una durata massima di 6 mesi, ovvero di 12 mesi nel caso di giovani NEET Svantaggiati ai sensi della DGR 533/2017 art. 2, co. 1 lett. C.

I tirocini devono essere avviati il primo giorno del mese.

Il tirocinante riceve con cadenza mensile dal Soggetto Ospitante, un’indennità di tirocinio pari a un importo minimo mensile di 800 euro lordi, di cui 300 in quota alla Regione Lazio e la restante parte a carico del Soggetto Ospitante.

Per i tirocini svolti da giovani NEET svantaggiati (di cui alla DGR 533/2017) l’importo dell’indennità mensile sarà pari ad almeno 800 euro lordi, di cui 500 in quota alla Regione Lazio e la restante parte a carico del Soggetto Ospitante.

Il tirocinio prevede una durata di 140 ore mensili.

L’indennità di tirocinio è corrisposta a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su base mensile (cioè 98 ore).

In caso di percentuali di presenze inferiori non sarà riconosciuta alcuna indennità di tirocinio.

L’indennità di tirocinio deve essere erogata esclusivamente mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico bancario o bonifico domiciliato.

CONDIZIONI PER IL SOGGETTO OSPITANTE PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

Il Soggetto Ospitante per attivare il tirocinio nei 12 mesi precedenti non deve aver effettuato licenziamenti nella medesima sede operativa per i seguenti motivi:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamenti collettivi;
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  • licenziamento per fine appalto;
  • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo di apprendistato.

Il Soggetto Ospitante non deve avere in corso nella medesima sede operativa procedure di CIG (ordinaria, straordinaria o in deroga) per attività equivalenti a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

Il Soggetto Ospitante non deve aver avuto con il destinatario del servizio un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) negli ultimi 24 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio.

Il Soggetto Ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o personale assunto con contratto a termine.

Il tirocinante non deve aver svolto presso il Soggetto Ospitante prestazioni di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017 (convertito con modificazione dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017) per più di 140 ore nei 180 giorni precedenti l’attivazione del tirocinio.

Il Soggetto Ospitante non può impiegare il tirocinante in attività che non sono coerenti con gli obiettivi formativi del Tirocinio.

Il Soggetto Ospitante per attivare il tirocinio deve essere in regola con il DURC.

L’indennità di tirocinio viene interamente anticipata dal Soggetto Ospitante.

Il rimborso delle quote dell’indennità di tirocinio a carico della Regione Lazio anticipata dal Soggetto Ospitante avviene alla fine del Tirocinio.

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