La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 14 giugno 2018, n. 4, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al regime applicabile ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei tirocinanti, rispondendo ad un quesito presentato dalla Provincia autonoma di Trento che ha chiesto di sapere «se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del Dlgs n. 81/2008, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso».
La Commissione ministeriale ha ricostruito l’evoluzione normativa che ha caratterizzato l’istituto dei tirocini, evidenziandone gli aspetti fondamentali.
In merito alla tutela dei tirocinanti la Commissione ha richiamato l’orientamento già assunto dal Ministero in una risposta ad un quesito pubblicato sul proprio sito istituzionale il 1° ottobre 2012, in cui ha tenuto a precisare che se un’azienda o uno studio professionale fa ricorso a soggetti che svolgano stage o tirocini formativi dovrà osservare gli stessi obblighi previsti per i lavoratori subordinati (informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, etc.) in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n.81/2008, che prevede un’equiparazione in virtù del quale il titolare dello studio o l’amministratore di un’impresa assume nei confronti anche di tali soggetti la posizione di datore di lavoro per la sicurezza.
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