Con la recente sentenza n. 16571 del 22.06.2018, la Cassazione afferma che, in caso di mancata prova del requisito essenziale della formazione impartita all’apprendista, il contratto d’apprendistato deve essere trasformato fin dall’inizio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che nel contratto di apprendistato il dato essenziale è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte dell’apprendista di una qualificazione professionale.
Pertanto, per la sentenza, il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all’attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.
Inoltre, secondo i Giudici di legittimità, il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un’attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale.
Ne consegue che in caso di mancata formazione, venendo meno la causa dell’apprendistato, si deve ricondurre il contratto di lavoro sin dall’origine in quello del contratto a tempo indeterminato.
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