Esonero contributivo per nuove assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato, Circolare INPS con modalità operative

5 marzo 2018

in Mercato del lavoro, Servizi alle imprese

L’INPS con la circolare n.40 del 2018 fornisce i chiarimenti applicativi utili alla fruizione dell’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di bilancio 2018 per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 da parte dei datori di lavoro privati.

L’esonero contributivo in oggetto spetta quando l’assunzione riguarda soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

Si tratta di una misura strutturale che ha la finalità di creare forme di occupazione giovanile stabile.

Rapporti di lavoro esclusi

Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti.

Condizioni per la fruizione

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, introdotti dalla Legge Fornero.

Inoltre, l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata alla sussistenza:

  • della regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • dell’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • del rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La legge di Bilancio 2018 ha poi introdotto i seguenti ulteriori vincoli:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni;
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, neanche in somministrazione;
  • l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi;
  • il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

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