Nell’ambito del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani” è istituito l’incentivo denominato “Incentivo Occupazione Giovani”.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani con una delle seguenti tipologie contrattuali:
a. contratto a tempo indeterminato;
b. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
c. contratto a tempo determinato la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (di almeno 6 mesi), l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Al fine di fruire del beneficio i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto.
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