Nella sezione Faq del portale nazionale del programma Garanzia Giovani sono state fornite precisazioni sull’operatività del “super bonus per la trasformazione di tirocini” introdotto con il decreto direttoriale 16 del 3 febbraio 2016. Il super bonus prevede un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane dai 16 ai 29 anni, che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell’ambito dello stesso programma.
Chi può fruire del super bonus
In primo luogo, dalle Faq si desume che la misura è volta a incentivare l’assunzione di giovani che abbiano svolto un tirocinio nell’ambito del programma, anche nel caso in cui non si realizzi una vera e propria trasformazione dal percorso di tirocinio al contratto a tempo indeterminato. Infatti il super bonus può essere fruito da tutti i datori di lavoro che assumono con un contratto di lavoro a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto o abbia intrapreso un percorso di tirocinio extracurriculare con Garanzia Giovani, anche presso un’altra impresa ospitante. Pertanto, l’incentivo potrà essere fruito da tutti i datori di lavoro che attivano un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° marzo 2016, al 31 dicembre 2016, purché i tirocini siano stati avviati entro il 31 gennaio 2016, indipendentemente dall’impresa presso cui sono stati svolti.
Incentivo anche all’apprendistato professionalizzante
In secondo luogo, come per il bonus ordinario, le Faq precisano che tra i contratti a tempo indeterminato incentivati rientra quello di apprendistato professionalizzante. Inoltre, il ministero del Lavoro chiarisce che non è necessario che trascorra un intervallo di tempo tra la fine del tirocinio e l’assunzione, che comunque deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio.
L’incentivo è riconosciuto nel limite di uno stanziamento di 50 milioni di euro stanziati ed è erogato in 12 rate mensili.
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