La normativa della Regione Lazio in materia di Tirocini (D.G.R. n. 199/2013) prevede che per i tirocinanti sia garantito “il rispetto dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL”.
L’INAIL, con una propria circolare (la n. 16 del 2014), è intervenuta sulla questione dell’obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio.
In particolare, il punto 4 prevede che:
“i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 611 delle varie gestioni, con esclusione dei corsi (cioè dei tirocini) che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.
Resta comunque invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti calcolato sulla retribuzione commerciale annua pari al minimale di rendita rapportato alle giornate di presenza”.
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