L’apprendistato professionalizzante nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali

11 maggio 2015

in Apprendistato

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.netIl 17 aprile 2015 è stata stipulata un’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali tra Confprofessioni e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

La vigenza del contratto decorre dal 1° aprile sino al 31 marzo 2018.

Ecco le novità per l’apprendistato professionalizzante.

Disciplina dell’apprendistato

I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a 12 mesi.

È possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste.

Retribuzione

Per tutte le tipologie di apprendistato la retribuzione dell’apprendista è stabilita in misura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal presente CCNL.

Tutor

Il tutor per l’apprendistato può essere il titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In quest’ultimo caso, il tutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.

Registrazione della formazione

La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione della formazione erogata dallo studio professionale, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente fatte da parte degli organi di controllo tutta la documentazione a dimostrazione dell’avvenuta formazione dell’apprendista.

Requisiti e capacità formativa

Qualora il tutor dell’apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all’esercizio di una Professione ed obbligato alla formazione professionale continua.

Durata e percorso formativo

La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell’apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento.

L’apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello V. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi.

Ulteriori informazioni

I consulenti e le imprese che iscrivono gli apprendisti ai corsi organizzati da Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl possono avere su richiesta copia dell’ipotesi di CCNL.

Allegati

pdf17_24px Scheda informativa “L’apprendistato professionalizzante nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali”

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