L’apprendistato stagionale nel turismo

6 febbraio 2015

in Apprendistato

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Il 16 giugno 2014, Federalberghi, Faita e i sindacati di categoria della CGIL – CISL – UIL hanno sottoscritto un accordo che estende la disciplina già prevista dall’art. 15 dell’accordo del 17 aprile 2012 per l’apprendistato professionalizzante stagionale anche all’apprendistato per il diploma e la qualifica professionale, con percorsi formativi “on the job” strettamente correlati ai cicli stagionali.

Per l’operatività della tipologia contrattuale dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale occorre che le Regioni definiscano un sistema di alternanza scuola – lavoro.

L’apprendistato professionalizzante stagionale invece è già operativo con le modalità previste dall’art. 15 dell’Accordo del 17 aprile 2012.

L’apprendistato professionalizzante stagionale

In sintesi i contenuti dell’art. 15 relativo all’apprendistato per i cicli stagionali:

  1. è consentito articolare lo svolgimento in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà, comunque, avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione;
  2. l’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati;
  3. sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra;
  4. l’impegno formativo annuo (art. 14, comma 2, dell’accordo del 17 aprile 2012) previsto in relazione ai livelli di inquadramento ipotizzati al comma 1 del medesimo articolo, viene determinato riproporzionato il monte ore annuo (che varia dalle quaranta alle ottanta ore) in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.

Ulteriori informazioni

I consulenti e le imprese che iscrivono gli apprendisti ai corsi organizzati da Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl possono avere su richiesta copia dei seguenti documenti:

  • “Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167” del 17 aprile 2012;
  • “Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato di cui alla legge 16 maggio 2014, n. 78 e al titolo IV del CCNL Turismo 18 gennaio 2014” del 16 giugno 2014.

Ulteriori informazioni si possono avere da Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl all’indirizzo e-mail info@spinlazio.com oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 18 al numero 0771/902323.

Allegato

pdf_24px Scheda informativa “L’apprendistato stagionale nel turismo”

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