L’accordo del 6 maggio 2013 tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL ha regolamentato la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nel settore per le assunzioni effettuate a partire dal 1 giugno 2013.
Periodo di prova
Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto.
Durata del contratto
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:
1° Gruppo
Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all’impresa artigiana, che le parti si impegnano ad individuare nel dettaglio entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Durata: 60 mesi
2° Gruppo
Lavorazioni polivalenti che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria non rientranti nel primo gruppo.
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata: 51 mesi
3° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 48 mesi
4° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.
Durata: 36 mesi
Impiegati
Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l’apprendistato ha la stessa durata del 3° gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.
Retribuzione
A decorrere dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello, EVR.
Per i gruppi 1° e 2° l’applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.
Gruppi |
1° |
2° sem. |
3° sem. |
4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° sem. |
8° sem. |
9° sem. |
10° sem. |
1° |
74% |
76% |
79% |
79% |
86% |
86% |
91% |
91% |
96% |
96% |
2° |
70% |
74% |
76% |
79% |
81% |
86% |
86% |
91% |
96% |
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3° |
74% |
76% |
79% |
79% |
86% |
86% |
91% |
96% |
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4° |
74% |
76% |
79% |
84% |
91% |
96% |
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Inquadramento
Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dell’apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto per il conseguimento della qualifica, al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:
- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° o 5° livello,
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello,
- gli apprendisti operai del 3° o 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.
Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.
Formazione dell’apprendista
La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire al professionista, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL.
Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale all’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n.81 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).
Le ore di formazione sono ridotti del 50% in caso di età dell’apprendista, all’atto dell’assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.
Tutore o Referente aziendale
Il tutor o referente aziendale interno per l’apprendistato, può essere svolto dal titolare dell’impresa stessa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:
- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
Ulteriori informazioni
I consulenti e le imprese che iscrivono gli apprendisti ai corsi organizzati da Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl possono avere su richiesta copia del Verbale di accordo.
Ulteriori informazioni si possono avere da Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl all’indirizzo e-mail info@spinlazio.com oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 18 al numero 0771/902323.
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