Il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini (CONFAPI) siglato il 12 novembre 2014 introduce novità nella regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante.
Tutor / referente aziendale
La funzione di tutor/referente aziendale può essere svolta dal titolare dell’impresa stessa, da un socio, dal familiare coadiuvante, ovvero da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. In quest’ultimo caso il tutor dovrà:
- Possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendimento;
- Svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
- Possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
Periodo di prova
Il periodo di prova è fissato, per tutti i rapporti di apprendistato, in 35 giorni lavorativi, durante i quali ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Numero di apprendisti
Il numero complessivo degli apprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Durata del contratto di apprendistato
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi. La durata massima è la seguente:
- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative di natura esecutiva, propedeutiche all’acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 2° livello della classificazione unica: 24 mesi;
- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative a medio contenuto professionale, propedeutiche all’acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 3° livello della classificazione unica; Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative di elevato contenuto professionale, propedeutiche all’acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 4°, 5°, 6° e 7° livello della classificazione unica: 36 mesi.
Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado) inerente alla professionalità da conseguire, la durata dell’apprendistato sarà ridotta di 6 mesi.
La formazione professionalizzante potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento.
Trattamento retributivo degli apprendisti
Il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato è determinato mediante l’applicazione delle percentuali secondo la tabella sotto riportata. Le percentuali sono calcolate sulla retribuzione del livello per il quale è finalizzato il relativo contratto ed in relazione alle diverse qualifiche da conseguire:
Livelli |
1° semestre |
2° semestre |
3° semestre |
4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
2° |
75% |
85% |
87% |
95% |
- |
- |
Dal 3° al 7° |
80% |
83% |
85% |
87% |
90% |
95% |
Ulteriori informazioni
I consulenti e le imprese che iscrivono gli apprendisti ai corsi organizzati da Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl possono avere su richiesta copia dell’accordo.
Ulteriori informazioni si possono avere da Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl all’indirizzo e-mail info@spinlazio.com oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 18 al numero 0771/902323.
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