Regione Lazio: approvata la nuova normativa in materia di Tirocini

26 luglio 2013

in Formazione

La Giunta Regionale del Lazio il 18 luglio c.a. ha adottato la nuova normativa in materia di tirocini in attuazione delle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni.
Molte sono le novità rispetto alla situazione precedente.

- TIPOLOGIE DI TIROCINIO
1) Tirocini Formativi e di Orientamento: i destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro 12 mesi dall’attivazione del tirocinio. Durata non superiore a 6 mesi;

2) Tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro. I destinatari sono: disoccupati, inoccupati nonché i lavoratori in cassa integrazione sulla base di specifici accordi. Durata non superiore a 12 mesi;

3) Tirocini di orientamento e di formazione o di inserimento o reinserimento lavorativo, in favore di: disabili, persone svantaggiate, persone richiedenti asilo, persone titolari di protezione internazionale.

- SOGGETTI OSPITANTI
Possono ospitare tirocinanti: le imprese, gli Enti Pubblici, le associazioni e gli studi professionali.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per il medesimo profilo professionale.

Il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa.

Il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure di cassa integrazioni guadagni per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa.

Il soggetto ospitante non può utilizzare i lavoratori licenziati o che si sono dimessi nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.

I tirocinanti non possono essere impiegati in attività che non sono coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.

Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature e alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

- LIMITI NUMERICI
Ogni soggetto ospitante può realizzare contemporaneamente più tirocini entro i limiti quantitativi definiti in ragione dei lavoratori in forza al momento del tirocinio.
Quindi si possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:
- 1 tirocinante fino a 5 lavoratori in organico;

- 2 tirocinanti se il numero di lavoratori in organico è compreso fra 6 e 20 unità;

- fino a un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori in organico se il numero di lavoratori è superiore a 20 unità.

- INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al tirocinante è corrisposto una indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400.

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