Apprendistato Professionalizzante: Obblighi formativi e sanzioni

17 luglio 2013

in Apprendistato, Formazione

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Circolare n. 5 del 2013, a fornire direttive ai suoi ispettori circa il comportamento da adottare quando riscontrano violazioni (o ipotesi di) in materia di apprendistato. La parte più rilevante dei chiarimenti, per i datori di lavoro, riguarda le eventuali inadempienze in materia di formazione.

L’inadempimento formativo “di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro”, qualora recuperabile, deve essere oggetto di disposizione come prevede l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 167/2011.

Solo laddove non sia possibile recuperare il “ debito formativo”, sarà dunque applicabile la sanzione prevista dallo stesso art. 7.

Ai fini delle verifiche in questione il personale ispettivo dovrà pertanto considerare la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel Piano Formativo Individuale dell’apprendista provvedendo a verificare la documentazione che certifica la formazione svolta.

L’emanazione della disposizione dovrà tener conto della possibilità di recuperare il debito formativo, il che appare proporzionalmente più difficile in relazione all’approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato.

In ogni caso la diposizione potrà / non potrà essere emanata nelle ipotesi che seguono:

1 – Accertamento durante il primo anno di apprendistato: la disposizione va sempre emanata;
2 – Accertamento durante il secondo anno di apprendistato: la disposizione non è emanata in caso di formazione effettuata meno del 40% quella prevista sommando le ore richieste nel Piano Formativo nel primo anno + la quota parte delle ore previste nel secondo anno.

A titolo esemplificativo:

Ipotesi: contratto di apprendistato professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a tre anni ed un monte ore di formazione tecnico professionalizzante di 120+120+120 (totale 360 ore).

Accertamento nel corso della metà del secondo anno di apprendistato, in un momento in cui l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del secondo anno), per un totale di 180 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 60 ore e cioè il 33%del totale della formazione dovuta.

La disposizione non può essere emanata e si procede direttamente con la sanzione prevista dall’art. 7,comma 1 del D. Lgs. n. 167/2011 ( l’esempio fatto è quello riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro).

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