Importante precisazione del Ministero del Lavoro sulla durata della formazione per i contratti di apprendistato.
E‘ il caso di ricordare che tale Ministero, con l’Interpello n. 34/2012, ha chiarito che “non appare in linea, né con le disposizioni del D. Lgs. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione (degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante) esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.”
Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del Piano Formativo Individuale dell’apprendista da parte dell’Ente Bilaterale o alla adesione allo stesso Ente non possono pertanto ritenersi efficaci.
Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all’art. 7 del D. Lgs. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.
Alle parti sociali è affidata, invece, l’individuazione della durata della formazione tecnico-professionalizzante ma ciò esclusivamente in funzione della età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.
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