La recente circolare n.5 /2013 del Ministero del Lavoro fa chiarezza circa la percentuale di stabilizzazioni da rispettare per poter procedere a nuove assunzioni di apprendisti.
Secondo la legge 92/2012, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, “l’assunzione è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”.
Per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della legge tale percentuale è fissata al 30% dei rapporti avviati nello stesso periodo.
A partire dal 18 luglio 2015 la percentuale di stabilizzazioni da rispettare sarà del 50%.
La normativa stabilisce che dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per:
- recesso durante il periodo di prova;
- dimissioni;
- licenziamento per giusta causa;
Inoltre qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Prima dell’intervento della legge 92/2012 esisteva un diverso onere di stabilizzazione.
L’art. 2 del D. Lgs n. 167/2011 affida infatti alla contrattazione collettiva di prevedere di “forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato”.
In relazione a questo quadro normativo la circolare stabilisce:
- per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti andrà rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione prevista dalla legge 92/2013;
- per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti andrà rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione prevista dal CCNL.
In tutti casi il superamento dei limiti comporterà la “trasformazione” del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione .
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