La Conferenza Stato- Regioni ha dato il via libera alle “Linee guida in materia di tirocini”, Il documento prevede il pagamento al tirocinante di un’indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme regionali.
Le Linee Guida per l’attivazione di Tirocini Formativi prevedono inoltre che:
- i tirocini formativi e di orientamento (da far partire al massimo entro 12 mesi dal titolo di studio) non potranno durare più di sei mesi;
- i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo nel mondo del lavoro non potranno durare più di 12 mesi.
Per i tirocini che coinvolgono cassintegrati è necessario un preliminare accordo sindacale.
Le “Linee Guida in materia di tirocini”, non si applicano: ai tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole; ai periodi di pratica professionale (compresi i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche) e ai tirocini transnazionali (quelli cioè realizzati nell’ambito di specifici programmi europei).
Mentre dovranno sottostare alle nuove direttive tutti gli altri tirocini anche se diversamente nominati (work experiences, borse lavoro).
Nel caso non venga corrisposta l’indennità scatteranno le sanzioni previste dalla legge 92/2012: una multa da mille a seimila euro.
Ogni soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante mentre gli stagisti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
Spetta alle normativa regionale fissare il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’azienda ospitante.
In assenza si prevede che le imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possano avere un solo tirocinante;
tra 6 e 20 dipendenti due tirocinanti contemporaneamente, mentre per le imprese più grandi si specifica che si possono attivare tirocini “in misura non superiore al 10%” dei dipendenti a tempo indeterminato.
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