Operativa la decontribuzione sugli apprendisti nelle imprese con meno di 9 dipendenti

16 novembre 2012

in Apprendistato, Mercato del lavoro, Servizi alle imprese

Il percorso attraverso il quale l’apprendistato diventerà il contratto centrale di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro non è né breve né privo di ostacoli. Ma un passo in avanti importante e forse decisivo è stato compiuto con l’emanazione della circolare 128 dell’Inps, che chiarisce alcune difficoltà interpretative che erano emerse dalla lettura e dall’applicazione del Testo Unico 2011 e della riforma Fornero (legge 92/2012).

La circolare rende operativo l’azzeramento dei contributi a carico delle imprese che occupano nove o meno di nove addetti. Poiché questa decontribuzione può configurarsi come aiuto di Stato, i titolari di queste imprese hanno l’obbligo di comunicare all’Inps, compilando un modulo allegato alla circolare, ogni aiuto ricevuto o di cui successivamente fruiranno in questo ambito, allo scopo di garantirne la compatibilità con la normativa comunitaria, che fissa paletti rigidi a tutela della concorrenza nel mercato europeo. Questo incentivo si riferisce alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 ed è erogato per massimo tre anni; successivamente l’aliquota contributiva sarà del 10%. È confermato che il limite occupazionale di 9 addetti è rilevante al momento della costituzione del rapporto di apprendistato e va riferito alla struttura aziendale complessiva e non alla singola unità operativa. Dal computo vanno esclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento e quelli con contratto di reinserimento. Per le imprese di somministrazione il limite è riferito all’azienda “utilizzatrice”.

Chiarimenti anche sulla clausola di stabilizzazione. La legge 92 aveva previsto che le aziende che occupino più di 9 lavoratori abbiano l’obbligo di instaurare un rapporto a tempo indeterminato con almeno il 50% degli apprendisti alla fine del periodo: in caso contrario veniva preclusa all’azienda la possibilità di assumerne altri. Tale percentuale veniva poi abbassata al 30% per i primi sei mesi. Viene precisato che le grandi aziende sono tenute al rispetto di tale vincolo normativo anche in caso di contratto collettivo nazionale che regolamenti la materia.

Un’altra importante precisazione concerne l’assunzione di apprendisti dalle liste di mobilità: una fattispecie particolarmente conveniente per l’impresa, che oltre a beneficiare della contribuzione agevolata può fruire anche degli incentivi previsti dalla legge 223/91 (pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto). La circolare 128 pone come condizione necessaria al godimento di questi benefici la rinuncia alla facoltà di recesso al termine del periodo formativo.

In un momento in cui la disoccupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni tocca il massimo storico (35,1% a settembre secondo l’Istat) è auspicabile che le imprese comincino ora a considerare l’istituto dell’apprendistato come uno strumento utile non solo dal punto di vista del minor costo del lavoro, ma come un canale attraverso cui effettuare investimenti che rafforzino il capitale umano in un’ottica di lungo periodo. Nella speranza che la ripresa prima o poi arrivi.

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