Anche nel settore agricolo potranno essere stipulati contratti di apprendistato professionalizzante in seguito all’intesa siglata il 30 luglio c.a. dalle parti sociali di settore, con la quale sono state attuate le innovazioni normative previste dal D. Lgs 167/2011 (“Testo Unico sull’Apprendistato”).
L’accordo disciplina in maniera chiara il percorso formativo con modalità adeguate alle particolarità del settore agricolo.
Si prevede che il periodo di apprendistato non possa avere una durata inferiore a 6 mesi, e una durata massima che, secondo diverse qualifiche, varia da 24 a 36 mesi.
L’accordo definisce poi il percorso di crescita professionale del lavoratore.
Si prevede la divisione del periodo di apprendistato in tre diversi blocchi, con la crescita – al termine di ciascuno di essi – di un livello, e il conseguimento della qualifica alla fine dell’ultimo.
L’intesa fissa a 40 ore annue il monte ore di formazione che deve essere svolto dall’apprendista per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali.
La durata della formazione scende a 30 ore, se il lavoratore è già in possesso del titolo di studio coerente con la qualifica da acquisire.
L’accordo, con una disposizione molto innovativa che trova pochi precedenti (ad esempio nel turismo) disciplina anche l’apprendistato stagionale.
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