Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto il 18 aprile un Accordo Interconfederale finalizzato a garantire immediata operatività alla riforma dell’apprendistato attuata dal decreto legislativo n. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato).
Nei prossimi giorni è prevista l’adesione all’accordo da parte dell’Ugl. L’accordo delinea una disciplina volta a consentire l’accesso e la piena operatività dell’apprendistato professionalizzante successivamente alla scadenza del periodo transitorio, prevista per il 25 aprile p.v.
I principali punti qualificanti dell’accordo sono:
• Periodo di prova: la durata è determinata sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato in azienda, con riferimento all’inquadramento professionale “attribuito” all’apprendista;
• Possibilità di recedere al termine del periodo di formazione: dando un preavviso pari a 15 giorni. In caso di mancato esercizio del recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• Durata dell’apprendistato: pari a quella già prevista dai contratti collettivi in vigore, fermo restando il limite di durata massima di tre anni previsto dalla legge (l’eventuale durata superiore è ricondotta, dall’accordo interconfederale, al limite di durata massima di tre anni);
• Predisposizione di format: per la redazione del Piano Formativo Individuale e per la registrazione della formazione effettuata nel corso dell’apprendistato (nelle more della piena operatività del libretto formativo del cittadino);
• Durata della formazione “professionalizzante”: sarà non inferiore ad 80 ore medie annue e potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento. Questa formazione potrà essere integrata dall’offerta formativa regionale, laddove attivata.
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